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Videosorveglianza senza privacy: multata una discoteca
Una discoteca è stata multata per aver installato un impianto di videosorveglianza, all’interno dei locali, senza predisporre un'adeguata informativa ai sensi della legge sulla Privacy (a cura di Luca Leone - articoli dello stesso Autore)
[22/04/02] La notizia giunge dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali e costituisce la prima sanzione per chi tratta dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza. La legge sulla privacy, infatti, tutela, come dato personale, l'immagine, il suono e qualsiasi altra informazione relativa alla persona fisica e pertanto il trattamento di queste informazioni rientra nella sfera di applicazione della legge 675/96. Oltre al rispetto della legge sulla privacy i titolari del trattamento che installano delle telecamere devono rispettare, inoltre, il "decalogo sulla videosorveglianza" emanato dal Garante con un provvedimento del 29 novembre 2000. Nel caso in esame i carabinieri, in seguito ad un'indagine, avevano segnalato all'Autorità, presieduta da Stefano Rodotà, l'installazione da parte di una discoteca del Nord di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Altre indagini avevano evidenziato che le telecamere consentivano la piena riconoscibilità dei clienti di volta in volta inquadrati. Dopo il primo intervento dei carabinieri il responsabile del locale aveva posto un'avvertenza, del tutto generica e inadeguata ("si avvisano i clienti che sono attive delle telecamere") che non gli ha comunque evitato la sanzione. Il titolare dell'esercizio pubblico avrebbe dovuto informare preventivamente i clienti dei diritti loro attribuiti dalla legge sulla privacy, sulle modalità e finalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (in questo caso delle loro immagini), in altre parole avrebbe dovuto fornire gli elementi individuati dall'art. 10 L.675/96.
E' stata così contestata al responsabile la violazione dell'art. 10 della legge 675/96 per la quale era prevista la possibilità di un pagamento nella misura ridotta di 516,46 euro (pari a circa un milione), da pagarsi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Somma che il responsabile della discoteca ha provveduto a pagare nei termini previsti. Questo fatto dovrebbe far riflettere tutti i titolari di esercizi pubblici che hanno installato sistemi di videosorveglianza, o hanno intenzione di installarli, senza porre in essere le adeguate garanzie previste dalla legge sulla privacy. L'installazione di telecamere obbliga il responsabile a seguire una procedura, individuata dal provvedimento del Garante, che partendo dall'analisi delle finalità del trattamento arriva alla designazione dei responsabili e incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 L. 675/96) senza dimenticare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori (ex art. 4 L. 300/70).
Una discoteca è stata multata per aver installato un impianto di videosorveglianza, all’interno dei locali, senza predisporre un'adeguata informativa ai sensi della legge sulla Privacy (a cura di Luca Leone - articoli dello stesso Autore)
[22/04/02] La notizia giunge dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali e costituisce la prima sanzione per chi tratta dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza. La legge sulla privacy, infatti, tutela, come dato personale, l'immagine, il suono e qualsiasi altra informazione relativa alla persona fisica e pertanto il trattamento di queste informazioni rientra nella sfera di applicazione della legge 675/96. Oltre al rispetto della legge sulla privacy i titolari del trattamento che installano delle telecamere devono rispettare, inoltre, il "decalogo sulla videosorveglianza" emanato dal Garante con un provvedimento del 29 novembre 2000. Nel caso in esame i carabinieri, in seguito ad un'indagine, avevano segnalato all'Autorità, presieduta da Stefano Rodotà, l'installazione da parte di una discoteca del Nord di un sistema di telecamere a circuito chiuso. Altre indagini avevano evidenziato che le telecamere consentivano la piena riconoscibilità dei clienti di volta in volta inquadrati. Dopo il primo intervento dei carabinieri il responsabile del locale aveva posto un'avvertenza, del tutto generica e inadeguata ("si avvisano i clienti che sono attive delle telecamere") che non gli ha comunque evitato la sanzione. Il titolare dell'esercizio pubblico avrebbe dovuto informare preventivamente i clienti dei diritti loro attribuiti dalla legge sulla privacy, sulle modalità e finalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (in questo caso delle loro immagini), in altre parole avrebbe dovuto fornire gli elementi individuati dall'art. 10 L.675/96.
E' stata così contestata al responsabile la violazione dell'art. 10 della legge 675/96 per la quale era prevista la possibilità di un pagamento nella misura ridotta di 516,46 euro (pari a circa un milione), da pagarsi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Somma che il responsabile della discoteca ha provveduto a pagare nei termini previsti. Questo fatto dovrebbe far riflettere tutti i titolari di esercizi pubblici che hanno installato sistemi di videosorveglianza, o hanno intenzione di installarli, senza porre in essere le adeguate garanzie previste dalla legge sulla privacy. L'installazione di telecamere obbliga il responsabile a seguire una procedura, individuata dal provvedimento del Garante, che partendo dall'analisi delle finalità del trattamento arriva alla designazione dei responsabili e incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 L. 675/96) senza dimenticare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori (ex art. 4 L. 300/70).
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